Su nostra specifica richiesta BPVicenza risponde in merito alla tassazione del rimborso ai soci:
L’indennizzo
corrisposto
a persone fisiche (che detengono le azioni al di fuori di un’attività
di impresa), a società semplici o ad enti non profit (ad esempio
fondazioni, enti religiosi, associazioni senza fini di lucro, ONLUS) non
costituisce un reddito soggetto a tassazione, ma
sarà imputato a riduzione del valore di carico delle azioni BPVi.
Pertanto, l’indennizzo avrà l’effetto di diminuire il valore fiscalmente
riconosciuto delle azioni BPVi da assumere quale riferimento per il
calcolo delle eventuali minusvalenze o plusvalenze
che potranno essere successivamente realizzate dall’Azionista in sede
di cessione delle azioni.
Solo nell’ipotesi in cui
l’ammontare complessivo dell’indennizzo fosse superiore al costo
fiscalmente riconosciuto di tutte le azioni BPVi possedute
dall’Azionista, l’eccedenza costituirebbe un
capital gain, soggetto ordinariamente a tassazione con
l’imposta sostitutiva del 26%, secondo le norme previste dal decreto
legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, fatta salva la possibilità di
compensazione con eventuali minusvalenze realizzate
in precedenza.
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